Regolamento
Art. 76
Distanze
In vigore dal 13 feb 1997
Distanze
I luoghi di noleggio o di ormeggio di natanti a qualunque uso siano essi destinati, come pure le altre istallazioni fisse in acqua o galleggianti, devono trovarsi a distanza adeguata, comunque non inferiore a 50 metri dalla rotta dei battelli in servizio regolare di linea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-76