Regolamento›Sez. 2
Art. 17
Contrassegni dei natanti
In vigore dal 13 feb 1997
Contrassegni dei natanti
1 Ogni natante deve essere munito dei contrassegni attribuiti dall'autorità competente, salvo i casi previsti dall' della Convenzione e le deroghe di cui al punto 5 del presente articolo.
2 I contrassegni devono essere apposti su ogni lato del natante, in posizione ben visibile, a caratteri latini e cifre arabe, leggibili ed indelebili.
3 I caratteri ed i numeri devono avere almeno 8 cm di altezza per i natanti di lunghezza fino a 15 m, almeno 20 cm per gli altri natanti.
La larghezza e lo spessore dei loro tratti saranno proporzionati all'altezza. I caratteri ed i numeri dovranno essere chiari su fondo scuro o scuri su fondo chiaro.
4 L'autorità competente può disporre l'uso di targhe ufficiali.
5 Sono esenti dall'obbligo dei contrassegni:
a. i natanti delle imprese di navigazione concessionarie dei servizi regolari di linea;
b. i natanti la cui lunghezza è inferiore a 2,5 m;
c. le canoe, i caiacchi, i sandolini ed altri natanti simili non provvisti di motore, nonché le tavole a vela;
d. i natanti da competizione a remi.
I natanti di cui alla lettera a. devono essere contraddistinti dal nome oppure dalle iniziali dell'impresa seguite da numeri; quelli di cui alle lettere b., c., d. devono portare in posizione ben visibile le indicazioni del proprietario o del detentore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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