Regolamento›Sez. 2
Art. 12
Salvataggio ed assistenza
In vigore dal 13 feb 1997
Salvataggio ed assistenza
1 In caso d'incidente il conduttore prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.
2 Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche del suo natante e la natura del suo coinvolgimento nell'incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all'incidente stesso.
3 Il conduttore è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o ai natanti in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza del proprio natante. In caso di bisogno egli chiede l'aiuto di terzi.
4 Se vi sono feriti, morti o dispersi occorre avvertire immediatamente la polizia.
5 Il responsabile di un danno, in assenza del danneggiato, deve avvisare l'interessato al più presto possibile.
Storico versioni
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