Art. 15 · Ordini particolari delle autorità
RegolamentoSez. 2

Art. 15

48 / 100

Ordini particolari delle autorità

In vigore dal 13 feb 1997
Ordini particolari delle autorità I conduttori dei natanti, nonché i sorveglianti di impianti fissi galleggianti devono conformarsi agli ordini particolari dell'autorità competente per garantire la sicurezza del traffico e evitare difficoltà alla navigazione. 2 I conduttori dei natanti, nonché i sorveglianti di impianti fissi galleggianti devono parimenti uniformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni nautiche, i lavori sull'acqua o sulle rive, oppure in caso di alto o basso livello delle acque.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-15