Regolamento›Sez. 2
Art. 2
Conduttore
In vigore dal 13 feb 1997
Sezione 2.1. Generalità
Conduttore
1 Ogni natante in navigazione deve avere un conduttore responsabile, in possesso dell'idoneità necessaria o dell'abilitazione, ove prescritta. Ogni impianto galleggiante in servizio deve avere a bordo un responsabile.
2 È considerato conduttore la persona che detiene l'effettiva autorità di comando sul natante.
3 Non possono condurre natanti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcooliche o per altre ragioni simili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-01-20;19#art-r-2