Accordo

Art. 19

In vigore dal 22 mar 1996
1. In caso di violazione da parte di un trasportatore delle disposizioni del presente Accordo, commessa sul territorio di una delle Parti contraenti, le Autorità competenti dello Stato in cui il veicolo è immatricolato, sono tenute, a seguito di richiesta delle Autorità competenti dell'altra Parte contraente, ad applicare una delle misure seguenti: a) avvertimento; b) revoca, a titolo temporaneo o definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio dello Stato in cui la violazione è stata commessa. 2. Le Autorità che adottano una di tali misure sono tenute ad informarne quelle che l'hanno richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo