Accordo

Art. 17

In vigore dal 22 mar 1996
Le imprese di trasporto e il loro personale sono tenuti a osservare le disposizioni del presente Accordo e le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i trasporti e la circolazione stradale in vigore sul territorio di ciascuna Parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-17

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