Accordo

Art. 12

In vigore dal 22 mar 1996
1. Le Autorità competenti possono imporre ai trasportatori soggetti sia alla loro autorità che all'autorità della parte contraente, l'obbligo di redigere un foglio statistico per ogni viaggio effettuato. 2. Le autorizzazioni, le dichiarazioni e i fogli statistici previsti dal presente Accordo devono trovarsi a bordo dei veicoli ed essere presentati a ogni richiesta degli agenti di controllo. 3. Le dichiarazioni e i fogli statistici devono essere vistati dalla dogana in entrata e in uscita dal territorio della parte contraente in cui essi sono validi.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-12

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