Accordo
Art. 16
In vigore dal 22 mar 1996
Le parti di ricambio destinate alla riparazione di un veicolo che effettua un trasporto di cui al presente Accordo, come pure il carburante contenuto nel serbatoio progettato dal costruttore, non sono soggetti al pagamento dei diritti e tasse doganali e a restrizioni di importazione. Le parti di ricambio non utilizzate o sostituite saranno riesportate o distrutte sotto il controllo delle Autorità doganali. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione Mista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-16