Accordo

Art. 11

In vigore dal 22 mar 1996
Se il peso o le dimensioni del veicolo o del carico superano i limiti consentiti nel territorio dell'altra Parte contraente, il veicolo deve essere munito di autorizzazione eccezionale rilasciata dall'Autorità competente di quest'ultima. Tale autorizzazione può stabilire le condizioni di esecuzione del trasporto effettuato dal veicolo in questione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-11

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