Accordo
Art. 10
In vigore dal 22 mar 1996
Le imprese di trasporto con sede sul territorio di una Parte contraente non possono effettuare trasporti tra due o più luoghi situati nel territorio dell'altra Parte contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-10