Accordo

Art. 5

In vigore dal 22 mar 1996
1. Non sono soggetti al regime dell'autorizzazione preventiva ma a una semplice dichiarazione: - i trasporti occasionali effettuati a porte chiuse, vale a dire quelli nei quali il veicolo trasporta su tutto il percorso lo stesso gruppo di viaggiatori e ritorna al luogo di partenza senza caricare nè scaricare viaggiatori durante il percorso; - i trasporti turistici occasionali che comportano il viaggio di andata a carico e quello di ritorno a vuoto; tuttavia dei viaggiatori possono essere scaricati. 2. Il modello della dichiarazione di cui al primo comma è stabilito di comune accordo dalle Autorità competenti dei due Paesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-5

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