Accordo

Art. 1

In vigore dal 22 mar 1996
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO CONCERNENTE I TRASPORTI STRADALI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E DI MERCI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco, desiderosi di favorire i trasporti stradali di viaggiatori e di merci tra i due Paesi, come pure il transito attraverso i loro territori, hanno convenuto quanto segue: Le imprese di trasporto residenti nella Repubblica Italiana e nel Regno del marocco sono autorizzate ad effettuare trasporti di viaggiatori e di merci per mezzo di veicoli immatricolati in uno o l'altro dei due Paesi, sia nel territorio delle due Parti contraenti, sia in transito sul territorio dell'una o dell'altra delle Parti contraenti, alle condizioni definite dal presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-1

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