Accordo
Art. 6
In vigore dal 22 mar 1996
Tutti i trasporti di merci tra i due Paesi e in transito sui loro territori, effettuati per mezzo di veicoli la cui definizione sarà stabilita dalla Commissione mista, sono soggetti al regime dell'autorizzazione preventiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-6