Accordo

Art. 8

In vigore dal 22 mar 1996
1. Le autorizzazioni sono redatte nelle lingue delle due Parti contraenti e in lingua francese secondo i modelli stabiliti di comune accordo dalle Autorità competenti dei due Paesi. 2. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani per circolare sul territorio marocchino, stampate dall'Autorità competente marocchina, sono consegnate dall'Autorità competente italiana. Ugualmente, le autorizzazioni necessarie ai veicoli marocchini per circolare sul territorio italiano, stampate dall'autorità competente italiana, sono consegnate dall'Autorità competente marocchina. 3. Le Autorità competenti delle due Parti contraenti si trasmettono le autorizzazioni in bianco nel limite dei contingenti fissati annualmente di comune accordo dalla Commissione Mista.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-8

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