Accordo
Art. 13
In vigore dal 22 mar 1996
Le imprese di trasporto che effettuano trasporti previsti dal presente Accordo sono esonerati, sulla base di reciprocità, dal pagamento delle tasse di circolazione per la Parte italiana e delle tasse automobilistiche e del diritto fisso per la Parte marocchina per i trasporti effettuati sul territorio dell'altra Parte contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-13