Accordo
Art. 15
In vigore dal 22 mar 1996
I membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in franchigia e senza autorizzazione d'importazione, i loro effetti personali e gli attrezzi necessari al loro veicolo, per la durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte contraente. Qualunque cessione di questi oggetti è rigorosamente vietata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-15