Accordo

Art. 15

In vigore dal 22 mar 1996
I membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in franchigia e senza autorizzazione d'importazione, i loro effetti personali e gli attrezzi necessari al loro veicolo, per la durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte contraente. Qualunque cessione di questi oggetti è rigorosamente vietata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo