Accordo
Art. 18
In vigore dal 22 mar 1996
1. Le due parti contraenti assicurano il trasferimento degli utili netti di spese e imposte, derivanti dall'applicazione del presente Accordo, in valute convertibili e ai tassi di cambio in vigore il giorno del pagamento e ciò conformemente alla regolamentazione nei due Paesi.
2. I trasferimenti di cui al comma precedente saranno effettuati senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro un periodo di due mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-18