Accordo
Art. 23
In vigore dal 22 mar 1996
1. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla notifica delle parti contraenti del completamento delle procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo nei loro territori.
2. Il presente Accordo sarà valido per la durata di un anno a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Sarà prorogato tacitamente di anno in anno, salvo denuncia scritta indirizzata da una parte contraente all'altra Parte contraente tre mesi prima della scadenza della sua validità.
In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 25 febbraio 1992 in due esemplari nelle lingue italiana ed araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL
REPUBBLICA ITALIANA REGNO DEL MAROCCO
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-23