Accordo

Art. 22

In vigore dal 22 mar 1996
1. La legislazione interna di ciascuna parte contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo. 2. Le disposizioni del presente Accordo non portano pregiudizio ai diritti e agli obblighi che risultano dagli accordi bilaterali o multilaterali già conclusi da ciascuna delle parti contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo