Accordo
Art. 22
In vigore dal 22 mar 1996
1. La legislazione interna di ciascuna parte contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo.
2. Le disposizioni del presente Accordo non portano pregiudizio ai diritti e agli obblighi che risultano dagli accordi bilaterali o multilaterali già conclusi da ciascuna delle parti contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-22