Accordo
Art. 20
In vigore dal 22 mar 1996
Le Parti contraenti designano le Autorità competenti ad irrogare le misure definite dal presente Accordo e a scambiare tutte le informazioni necessarie, statistiche o altro, almeno una volta l'anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-20