Art. 1

In vigore dal 22 mar 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992.
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