Accordo

Art. 21

In vigore dal 22 mar 1996
1. Per consentire la buona esecuzione delle disposizioni del presente Accordo, le due Parti contraenti istituiscono una Commissione Mista. 2. La Commissione si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti, alternativamente sul territorio di ciascuna di esse. Tuttavia, in caso di necessità, le Autorità competenti possono accordarsi diversamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo