Accordo

Art. 14

In vigore dal 22 mar 1996
Ciascuna Parte contraente consente l'entrata sul proprio territorio dei veicoli autorizzati ed immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente con la sospensione del pagamento dei diritti e delle tasse doganali con riserva della loro riesportazione. Tuttavia, tali veicoli restano soggetti alle formalità doganali previste per l'importazione temporanea nell'uno e nell'altro territorio delle parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-14

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