Art. 14
Accordo

Art. 14

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In vigore dal 22 mar 1996
Ciascuna Parte contraente consente l'entrata sul proprio territorio dei veicoli autorizzati ed immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente con la sospensione del pagamento dei diritti e delle tasse doganali con riserva della loro riesportazione. Tuttavia, tali veicoli restano soggetti alle formalità doganali previste per l'importazione temporanea nell'uno e nell'altro territorio delle parti contraenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;142#art-a-14