Annesso C
Art. 10
In vigore dal 17 nov 1995
Ciascuna Parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni previste dall' della presente convenzione, nei confronti:
a) dell', lettera a), per quanto riguarda l'ammissione temporanea, per uso commerciale, dei veicoli stradali a motore e del materiale ferroviario rotabile;
b) dell', per quanto riguarda i veicoli stradali a motore per uso commerciale e i mezzi di trasporto per uso privato;
c) dell', paragrafo 2;
del presente allegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ac-10