Annesso C
Art. 8
In vigore dal 17 nov 1995
Ciascuna Parte contraente ha il diritto di rifiutare o di revocare il beneficio dell'ammissione temporanea:
a) ai mezzi di trasporto per uso commerciale utilizzati nel traffico interno;
b) ai mezzi di trasporto per uso privato utilizzati per uso commerciale nel traffico interno;
c) ai mezzi di trasporto dati in locazione dopo l'importazione o, se erano in locazione al momento dell'importazione, a quelli rilocati o sublocati a fini diversi dall'esportazione immediata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ac-8