Annesso D

Art. 1

In vigore dal 17 nov 1995
ANNESSO D ANNESSO RELATIVO AGLI ANIMALI Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) "animali": gli animali vivi di qualsiasi specie; b) "zona di frontiera": la striscia di territorio doganale attigua alla frontiera terrestre la cui estensione è stabilita dalla legislazione nazionale e la cui delimitazione serve a distinguere il traffico frontaliero dagli altri traffici; c) "frontalieri": le persone stabilite o residenti in una zona di frontiera; d) "traffico frontaliero": le importazioni effettuate da frontalieri tra due zone di frontiera attigue.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ad-1

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