Annesso D
Art. 1
In vigore dal 17 nov 1995
ANNESSO D
ANNESSO RELATIVO AGLI ANIMALI
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per:
a) "animali":
gli animali vivi di qualsiasi specie;
b) "zona di frontiera":
la striscia di territorio doganale attigua alla frontiera
terrestre la cui estensione è stabilita dalla legislazione nazionale e la cui delimitazione serve a distinguere il traffico frontaliero dagli altri traffici;
c) "frontalieri":
le persone stabilite o residenti in una zona di frontiera;
d) "traffico frontaliero":
le importazioni effettuate da frontalieri tra due zone di frontiera attigue.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ad-1