Annesso D
Art. 4
In vigore dal 17 nov 1995
1. L'ammissione temporanea degli animali da tiro di cui all', lettera b) del presente allegato o degli animali importati per la transumanza o il pascolo su terreni nella zona di frontiera è accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia.
2. Ciascuna Parte contraente può subordinare il beneficio dell'ammissione temporanea degli animali di cui al paragrafo 1 alla presentazione di un inventario e di un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.
Storico versioni
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