Annesso D
Art. 3
In vigore dal 17 nov 1995
Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato:
a) gli animali devono appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea;
b) gli animali da tiro utilizzati per la coltivazione di terreni situati nella zona di frontiera di ammissione temporanea devono essere importati da frontalieri nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ad-3