Annesso D

Art. 3

In vigore dal 17 nov 1995
Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato: a) gli animali devono appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea; b) gli animali da tiro utilizzati per la coltivazione di terreni situati nella zona di frontiera di ammissione temporanea devono essere importati da frontalieri nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea.
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