Annesso C
Art. 9
In vigore dal 17 nov 1995
1. La riesportazione dei mezzi di trasporto per uso commerciale avviene una volta ultimate le operazioni di trasporto per cui erano stati importati.
2. I mezzi di trasporto per uso privato possono restare nel territorio di ammissione temporanea per un periodo consecutivo o meno di sei mesi per periodo di dodici mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ac-9