Annesso C
Art. 7
In vigore dal 17 nov 1995
Nonostante le disposizioni dell' del presente allegato:
a) i mezzi di trasporto per uso commerciale possono essere utilizzati da terzi, debitamente autorizzati dal beneficiario dell'ammissione temporanea ed esplicanti la loro attività per conto di questi, anche se sono stabiliti o residenti nel territorio di ammissione temporanea;
b) i mezzi di trasporto per uso privato possono essere utilizzati da terzi, debitamente autorizzati dal beneficiario dell'ammissione temporanea. Ciascuna Parte contraente può accettare che una persona residente nel suo territorio utilizzi un mezzo di trasporto per uso privato, in particolare quando l'utilizzi per conto e su istruzioni del beneficiario dell'ammissione temporanea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ac-7