Annesso C
Art. 2
In vigore dal 17 nov 1995
Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all' della presente convenzione:
a) i mezzi di trasporto per uso commerciale o per uso privato;
b) i pezzi di ricambio e le attrezzature importate per la riparazione di un mezzo di trasporto già importato temporaneamente. I pezzi e le attrezzature sostituiti, non riesportati, sono soggetti ai dazi e alle tasse all'importazione a meno che ad essi non venga attribuita una delle destinazioni previste dall' della presente convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ac-2