Annesso B.9
Art. 5
In vigore dal 17 nov 1995
1. Il termine per la riesportazione del materiale medico-chirurgico e di laboratorio è stabilito tenendo conto delle necessità.
2. Il termine per la riesportazione delle spedizioni aventi carattere di urgenza è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-5-8