Annesso B.8
Art. 5
In vigore dal 17 nov 1995
1. Il termine per la riesportazione delle merci importate in regime di traffico frontaliero è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
2. Tuttavia, il materiale destinato alla coltivazione dei terreni deve essere riesportato a lavori ultimati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-5-7