Annesso B.8

Art. 1

In vigore dal 17 nov 1995
ANNESSO B.8. ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE IN REGIME DI TRAFFICO FRONTALIERO Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) "merci importate in regime di traffico frontaliero": - le merci che vengono importate dai frontalieri per l'esercizio del loro mestiere o della loro professione (artigiani, medici, ecc.); - gli effetti personali o le suppellettili dei frontalieri importati dai medesimi a fini di riparazione, lavorazione o trasformazione; - il materiale destinato alla coltivazione di fondi situati nella zona di frontiera del territorio di ammissione temporanea; - il materiale appartenente ad un organismo ufficiale importato nel quadro di un'operazione di soccorso (incendio, alluvione, ecc.); b) "zona di frontiera": la striscia di territorio doganale attigua alla frontiera terrestre la cui estensione è stabilita dalla legislazione nazionale e la cui delimitazione serve a distinguere il traffico frontaliero dagli altri traffici; c) "frontalieri": le persone stabilite o residenti in una zona di frontiera; d) "traffico frontaliero": le importazioni effettuate da frontalieri tra due zone di frontiera attigue.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-1-8

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