Annesso B.8
Art. 1
In vigore dal 17 nov 1995
ANNESSO B.8.
ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE
IN REGIME DI TRAFFICO FRONTALIERO
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per:
a) "merci importate in regime di traffico frontaliero":
- le merci che vengono importate dai frontalieri per l'esercizio del loro mestiere o della loro professione (artigiani, medici, ecc.);
- gli effetti personali o le suppellettili dei frontalieri
importati dai medesimi a fini di riparazione, lavorazione o trasformazione;
- il materiale destinato alla coltivazione di fondi situati nella zona di frontiera del territorio di ammissione temporanea;
- il materiale appartenente ad un organismo ufficiale importato
nel quadro di un'operazione di soccorso (incendio, alluvione, ecc.);
b) "zona di frontiera":
la striscia di territorio doganale attigua alla frontiera
terrestre la cui estensione è stabilita dalla legislazione
nazionale e la cui delimitazione serve a distinguere il traffico frontaliero dagli altri traffici;
c) "frontalieri":
le persone stabilite o residenti in una zona di frontiera;
d) "traffico frontaliero":
le importazioni effettuate da frontalieri tra due zone di frontiera attigue.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-1-8