Annesso B.9
Art. 1
In vigore dal 17 nov 1995
ANNESSO B.9.
ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE
A FINI UMANITARI
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per:
a) "merci importate a fini umanitari":
il materiale medico-chirurgico e di laboratorio e le spedizioni aventi carattere d'urgenza;
b) "spedizioni aventi carattere d'urgenza":
qualsiasi merce, come veicoli o altri mezzi di trasporto, coperte,
tende, case prefabbricate o altri generi di prima necessità,
spedita per soccorrere le vittime di catastrofi naturali o di sinistri analoghi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-1-9