Annesso B.9

Art. 1

In vigore dal 17 nov 1995
ANNESSO B.9. ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE A FINI UMANITARI Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per: a) "merci importate a fini umanitari": il materiale medico-chirurgico e di laboratorio e le spedizioni aventi carattere d'urgenza; b) "spedizioni aventi carattere d'urgenza": qualsiasi merce, come veicoli o altri mezzi di trasporto, coperte, tende, case prefabbricate o altri generi di prima necessità, spedita per soccorrere le vittime di catastrofi naturali o di sinistri analoghi.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-1-9

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