Annesso B.9
Art. 4
In vigore dal 17 nov 1995
1. Per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio devono poter essere accettati, in sostituzione del documento doganale e della garanzia, l'inventario di tali merci e un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.
2. L'ammissione temporanea delle spedizioni aventi carattere di urgenza è accordata senza che venga richiesto un documento doganale e senza che venga costituita alcune garanzia. Tuttavia, l'autorità doganale può chiedere che vengano presentati l'inventario di tali merci e un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-4-9