Annesso B.9

Art. 4

In vigore dal 17 nov 1995
1. Per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio devono poter essere accettati, in sostituzione del documento doganale e della garanzia, l'inventario di tali merci e un impegno scritto in merito alla loro riesportazione. 2. L'ammissione temporanea delle spedizioni aventi carattere di urgenza è accordata senza che venga richiesto un documento doganale e senza che venga costituita alcune garanzia. Tuttavia, l'autorità doganale può chiedere che vengano presentati l'inventario di tali merci e un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-ab-4-9

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