Convenzione

Art. 4

In vigore dal 17 nov 1995
1. A meno che un Annesso non disponga diversamente, ciascuna Parte contraente ha diritto di subordinare l'ammissione temporanea delle merci, compresi i mezzi di trasporto, alla presentazione di un documento doganale ed alla formazione di una garanzia. 2. Se, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra, è richiesta una garanzia, le persone che effettuano abitualmente operazioni di ammissione temporanea possono essere autorizzate a formare una garanzia globale. 3. Salvo disposizioni contrarie previste in un Annesso, l'importo della garanzia non sarà superiore all'importo del dazio di importazione la cui esazione è sospesa. 4. Per le merci - compresi i mezzi di trasporto - sottoposte a divieti o restrizioni all'importazione derivanti da leggi e regolamenti nazionali, può essere richiesta una garanzia complementare a condizioni determinate dalla legislazione nazionale.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-4

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