Convenzione
Art. 2
In vigore dal 17 nov 1995
1. Ciascuna Parte contraente si impegna a concedere l'ammissione temporanea alle condizioni previste dalla presente Convenzione, alle merci- compresi i mezzi di trasporto- che sono oggetto degli Annessi alla presente Convenzione.
2. Fatte salve le disposizioni dell'Annesso E l'ammissione temporanea è concessa in sospensione totale del dazio d'importazione, senza che siano applicati divieti o restrizione all'importazione di natura economica.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-2