Convenzione

Art. 7

In vigore dal 17 nov 1995
1. Le merci (compresi i mezzi di trasporto) che usufruiscono dell'ammissione temporanea, devono essere riesportate compresi i mezzi di trasporto, entro un determinato periodo considerato sufficiente ai fini dell'ottenimento del fine dell'ammissione temporanea. Tale periodo è stabilito individualmente in ciascun Annesso. 2. Le autorità doganali possono sia concedere un termine più lungo di quello previsto in ciascun Annesso, sia prorogare il termine iniziale. 3. Se le merci (compresi i mezzi di trasporto) poste in ammissione temporanea, non possono essere riesportate a seguito di un sequestro diverso da un sequestro effettuato dietro richiesta legale di privati, l'obbligo di riesportazione è sospeso per tutta la durata del sequestro.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-7

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