Convenzione
Art. 11
In vigore dal 17 nov 1995
Le merci in ammissione temporanea, compresi i mezzi di trasporto possono essere riesportate attraverso un Ufficio doganale diverso da quello di importazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-11