Convenzione

Art. 11

In vigore dal 17 nov 1995
Le merci in ammissione temporanea, compresi i mezzi di trasporto possono essere riesportate attraverso un Ufficio doganale diverso da quello di importazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-11

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