Convenzione
Art. 13
In vigore dal 17 nov 1995
La cessazione dell'ammissione temporanea può essere ottenuta quando le merci vengono destinate al consumo interno se ciò è giustificato dalle circostanze e autorizzato dalla legislazione nazionale, sotto riserva che siano soddisfatte le condizioni e le formalità applicabili in questo caso.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-13