Convenzione
Art. 17
In vigore dal 17 nov 1995
Le disposizioni della presente Convenzione stabiliscono un minimo di agevolazioni da concedere e non frappongono ostacoli all'applicazione di agevolazioni maggiori che le Parti contraenti concedono o potrebbero concedere in virtù sia di disposizioni unilaterali sia di accordi bilaterali o multilaterali.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-17