Convenzione

Art. 17

In vigore dal 17 nov 1995
Le disposizioni della presente Convenzione stabiliscono un minimo di agevolazioni da concedere e non frappongono ostacoli all'applicazione di agevolazioni maggiori che le Parti contraenti concedono o potrebbero concedere in virtù sia di disposizioni unilaterali sia di accordi bilaterali o multilaterali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo