Convenzione
Art. 19
In vigore dal 17 nov 1995
Le disposizioni della presente Convenzione non ostacolano l'attuazione dei divieti e delle restrizioni derivanti da leggi e regolamenti nazionali, fondate su considerazioni di natura non economica quali considerazioni di moralità o di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di igiene o di sanità pubblica o su considerazioni di carattere veterinario o fito-sanitario o relative alla protezione delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, oppure relative alla protezione dei diritti di autore e della proprietà industriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-19