Convenzione
Art. 20
In vigore dal 17 nov 1995
1. Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione esporrà il trasgressore, nel territorio della Parte contraente dove è stata commessa l'infrazione, alle sanzioni previste dalla legislazione di tale Parte contraente.
2. Qualora non sia possibile determinare il territorio sul quale una irregolarità è stata commessa, si riterrà che essa è stata commessa sul territorio della Parte contraente dove è stata constatata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-20