Convenzione

Art. 20

In vigore dal 17 nov 1995
1. Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione esporrà il trasgressore, nel territorio della Parte contraente dove è stata commessa l'infrazione, alle sanzioni previste dalla legislazione di tale Parte contraente. 2. Qualora non sia possibile determinare il territorio sul quale una irregolarità è stata commessa, si riterrà che essa è stata commessa sul territorio della Parte contraente dove è stata constatata.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-20

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