Convenzione

Art. 23

In vigore dal 17 nov 1995
1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti per quanto concerne l'interpretazione o l'attuazione della presente Convenzione sarà risolta per quanto possibile per mezzo di negoziati tra tali Parti. 2. Ogni controversia che non è risolta per via negoziale sarà deferita dalle Parti alla controversia al Comitato di gestione, il quale esaminerà la controversia e formulerà raccomandazioni per la sua soluzione. 3. Le Parti alla controversia possono decidere in anticipo di comune accordo di accettare le raccomandazioni del Comitato di gestione.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-23

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