Convenzione

Art. 27

In vigore dal 17 nov 1995
All'entrata in vigore di un Annesso alla presente Convenzione che comporta una disposizione abrogatoria, tale Annesso abrogherà e sostituirà le Convenzioni e le disposizioni delle Convenzioni che sono oggetto della disposizione abrogatoria nelle relazioni tra le Parti Contraenti che hanno accettato tale Annesso e che sono Parti contraenti alle Convenzioni.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-27

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