Convenzione

Art. 31

In vigore dal 17 nov 1995
1. La presente Convenzione è stipulata per una durata illimitata. Tuttavia, ogni Parte contraente può denunciarla in ogni tempo dopo la data della sua entrata in vigore così come stabilita all' della presente Convenzione. 2. La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Depositario. 3. La denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento dello strumento di denuncia da parte del Depositario. 4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono altresì applicabili per quanto concerne gli Annessi alla Convenzione, ogni Parte contraente avendo facoltà, in qualsiasi momento dopo la data della loro entrata in vigore così come stabilita all', di ritirare la sua accettazione di uno o più Annessi. La Parte contraente che ritira la sua accettazione di tutti gli Annessi è considerata come avente denunciato la Convenzione. Inoltre una Parte contraente che ritira la sua accettazione dell'Annesso A, pur continuando ad accettare altri Annessi, è considerata come avente denunciato la Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-31

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