Convenzione
Art. 33
In vigore dal 17 nov 1995
1. Si riterrà che ogni Parte contraente che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce, abbia accettato gli emendamenti entrati in vigore alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
2. Si riterrà che ogni Parte contraente che accetta un Annesso abbia accettato gli emendamenti a tale Annesso entrati in vigore alla data alla quale essa notifica la sua accettazione al Depositario, salvo se essa formula riserve in conformità con le disposizioni dell' della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-10-26;479#art-c-33